Oggi in vigore la nuova legge sul femminicidio: punizione senza prevenzione

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Il nuovo reato

Oggi entra in vigore la legge n. 181/2025 (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre, che modifica il Codice penale introducendo il reato di femminicidio.
La proposta di legge era stata approvata dalla Camera dei deputati all’unanimità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La riforma crea una fattispecie autonoma, introducendo il nuovo art. 577-bis c.p. (femminicidio) secondo cui:

Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.

Cosa significa?

Una persona commette femminicidio quando uccide una donna proprio perché è una donna, e il gesto è legato a:

  • odio o discriminazione di genere;
  • prevaricazione, controllo, possesso o dominio;
  • reazioni al rifiuto della donna di iniziare o continuare una relazione affettiva;
  • limitazione la sua libertà personale (per esempio decisioni sulla vita, sui movimenti, sulle relazioni).

La pena
Se ricorrono queste motivazioni, la pena è l’ergastolo.
Se non ci sono queste motivazioni e  quindi una donna viene uccisa, ma il fatto non è legato a odio di genere, controllo o discriminazione, allora si applica la norma generale sull’omicidio. 

Aggravanti e attenuanti
Restano valide le aggravanti già previste dal Codice penale (ad esempio se il fatto è commesso contro un familiare, con particolare crudeltà, o in altre circostanze gravi).
La parte finale dell’articolo serve a evitare che la pena venga ridotta troppo in presenza di una o più circostanze attenuanti. 

Oltre all’introduzione del reato, la legge prevede una serie di interventi “collaterali” sia sul Codice penale che su quello di procedura penale e altri provvedimenti. 

Aggravanti specificheViene estesa una logica di aggravanti specifiche a una serie di reati già previsti dal Codice penale quando il fatto è commesso “come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”. Si tratta dei reati di maltrattamenti, lesioni personali, violenza sessuale, stalking, interruzione di gravidanza senza consenso e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Misure custodialiPer i reati di violenza domestica e di genere scatta una presunzione di adeguatezza delle misure custodiali: arresti domiciliari e carcere diventano la regola, il divieto di avvicinamento l’eccezione. Divieto di avvicinamento che viene raddoppiato: da 500 a 1000 metri. 
Relazione annualeEntro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia deve presentare alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l’indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.
Modifiche al Codice di procedura penale
Il provvedimento modifica il Codice di procedura penale, prevedendo:
– rafforzamento dell’obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tempi rapidi;
– maggiore coordinamento tra uffici giudiziari per evitare ritardi e garantire protezione immediata.
Vittimizzazione secondaria nei processiSi deve assicurare che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.
Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettivaLa protezione degli orfani di femminicidio, che prevede misure di sostegno economico e psicologico, viene estesa anche alle relazioni affettive non formalizzate.
Modifiche in materia di ordinamento penitenziarioVengono previste restrizioni e misure specifiche per i condannati per femminicidio. 
Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l’uso di stupefacenti
Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere campagne di sensibilizzazione e per tali finalità, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado possono sostenere iniziative formative e didattiche.
Si introducono campagne di sensibilizzazione e linee guida per osteggiare le aggressioni sessuali perpetrate tramite l’impiego di sostanze stupefacenti. 
Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica
Vengono rafforzati gli obblighi formativi per operatori giudiziari, forze dell’ordine e professionisti sanitari, affinché siano adeguatamente preparati a riconoscere e gestire le vicende di violenza di genere. Si tratta di corsi annuali sulle norme sovranazionali, il fenomeno della violenza di genere, gli stereotipi giudiziari e la prevenzione della vittimizzazione secondaria.
Accesso ai centri antiviolenza per i minori
Si garantisce l’accesso ai centri antiviolenza anche alle vittime minorenni di violenza che hanno compiuto 14 anni, senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello StatoViene esteso anche al reato di tentato femminicidio l’accesso al patrocinio gratuito per le donne vittime di violenza di genere.

L’origine del termine femminicidio 

Il termine criminologico femmicidio, dall’inglese femicide, è stato introdotto per la prima volta dalla criminologa femminista Diana H. Russell all’interno di un articolo del 1992 per indicare le uccisioni delle donne da parte degli uomini per il fatto di essere donne.
Secondo quanto formulato da Russell “il concetto di femmicidio si estende al di là della definizione giuridica di assassinio e include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l’esito/la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine”.

Diversamente, il termine femminicidio, dallo spagnolo feminicidio, racchiude un significato molto più complesso che supera la definizione ristretta di femmicidio, focalizzandosi soprattutto sugli aspetti sociologici della violenza e sulle implicazioni politico-sociali del fenomeno.

Il concetto si è diffuso negli anni Duemila anche grazie al lavoro di Marcela Lagarde, antropologa e politica messicana, che introdusse il termine feminicidio nel dibattito latinoamericano:

Il femminicidio implica norme coercitive, politiche predatorie e modi di convivenza alienanti che, nel loro insieme, costituiscono l’oppressione di genere, e nella loro realizzazione radicale conducono alla eliminazione materiale e simbolica delle donne e al controllo del resto. Per fare in modo che il femminicidio si compia nonostante venga riconosciuto socialmente e senza perciò provocare l’ira sociale, fosse anche della sola maggioranza delle donne, esso richiede una complicità ed un consenso che accetti come validi molteplici principi concatenati tra loro: interpretare i danni subiti dalle donne come se non fossero tali, distorcerne le cause e motivazioni, negarne le conseguenze. Tutto ciò avviene per sottrarre la violenza contro le donne alle sanzioni etiche, giuridiche e giudiziali che invece colpiscono altre forme di violenza, per esonerare chi esegue materialmente la violenza e per lasciare le donne senza ragioni, senza parola, e senza gli strumenti per rimuovere tale violenza. Nel femminicidio c’è volontà, ci sono decisioni e ci sono responsabilità sociali e individuali”.

Nella categoria criminologica del femminicidio rientrano: gli omicidi di donne commessi durante o al termine di una relazione di intimità da parte del partner o ex; gli omicidi da parte di padri, fratelli o altri familiari in danno di figlie, sorelle o altre familiari che rifiutano un matrimonio imposto, o per qualsiasi altro motivo espressione di punizione nei confronti della donna, ovvero di controllo e di possesso; gli omicidi dei clienti o degli sfruttatori in danno delle prostitute; gli omicidi delle vittime di tratta; gli omicidi di donne a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere; ogni altra forma di omicidio commesso nei confronti di una donna o bambina perché donna.

Il femminicidio è dunque l’espressione più estrema di una cultura che considera il corpo e la vita femminile come territori controllabili.

Il linguaggio non è neutro.
Nomina le cose, e nominare significa renderle reali, visibili, discutibili.

Dire “femminicidio” significa riconoscere l’esistenza di un disequilibrio sociale, culturale ed emotivo tra uomini e donne. Significa denunciare un modello relazionale che ancora oggi giustifica il possesso, il controllo, la gelosia come prova d’amore.

Foto di Jordan Bracco su Unsplash

Perché la legge non basta?

L’Osservatorio Femminicidi di Non Una Di Meno (NUDM) raccoglie dal 2020 tutti i dati, che vengono aggiornati l’8 di ogni mese.
Ad oggi, l’Osservatorio ha registrato 81 femminicidi nel 2025.
Questa frase però rischia di essere asettica, perché non possiamo permetterci di fermarci al dato. 

Nella sezione “La relazione con la persona uccisa”, possiamo vedere un istogramma che mostra la percentuale di casi per tipo di relazione tra la persona uccisa e il colpevole o presunto tale:
– marito/partner 52%
– ex marito/partner 22%

Non possiamo leggere i dati ignorando la radice del problema. Dobbiamo chiederci qual è il comune denominatore di questi femminicidi? Cosa non ha funzionato? Perché è successo?

La violenza di genere è sistemica. E il femminicidio è la punta dell’iceberg, in una piramide. Il problema non è il femminicidio come atto da punire (e quindi fatta la legge risolviamo il problema). Il problema è la matassa, il groviglio alla base della violenza: il linguaggio, azioni e stereotipi che fanno parte della nostra società. 

In un articolo sulla violenza domestica di Nicoletta Labarile (Alley Oop) leggiamo le parole di Maurizia Quattrone, vicequestora della polizia di stato: “Quando un uomo arriva a uccidere una donna, non accade mai all’improvviso. Quel femminicidio comincia a consumarsi prima, ogni giorno in cui ogni singola donna viene sminuita, controllata o sopraffatta da un uomo che spesso è il suo partner”. 

Una legge non può prevenire la violenza da sola, perché la violenza nasce molto prima del reato: cresce nelle famiglie, si alimenta nei modelli culturali, respira nelle frasi che spesso passano inosservate, nei ruoli sociali che ancora segnano i confini di ciò che “una donna deve” e ciò che “un uomo può”.

La prevenzione non è punire chi ha agito.
È educare chi crescerà.

La spagna ha ridotto i femminicidi del 30% in 20 anni.
In un’intervista al Corriere della Sera, Giulia Selmi, sociologa dell’Università di Parma e studiosa delle politiche di prevenzione, ricorda che il modello spagnolo si fonda su un’azione multilivello:
La Spagna vent’anni fa ha fatto una legge quadro: un approccio strutturale alla violenza, che ha la scuola come uno dei suoi assi fondamentali, ma anche la comunicazione sui media, l’accesso alla giustizia, la formazione degli ordini professionali e il sostegno al lavoro delle donne. Tutto questo ha ridotto i femminicidi in maniera significativa”.
Un ruolo decisivo, ribadisce Selmi, lo ha avuto anche l’introduzione dell’educazione sessoaffettiva, oggi sostenuta da numerosi studi internazionali: “Tutte le ricerche, lo certifica anche l’Unesco, mostrano che l’educazione sessoaffettiva è uno degli elementi che concorrono a contrastare la cultura della violenza”.

Il reato di femminicidio, da solo, non impedirà che vengano uccise meno donne.
Un uomo che uccide una donna sa che andrà in carcere, ma non gli importa. In quel momento “la cosa più importante” per lui è impedire la sua libera autodeterminazione, decidere quando lei non deve più vivere. Avere il controllo. Non gli importa del carcere.
E onestamente nemmeno a noi.

Ci importa, invece, che si investa sulla prevenzione, sull’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, che si insegni agli uomini ad accettare i no e i confini. Ad accettare la fine di una relazione. Ad accettare l’autodeterminazione e la libertà personale. Ad accettare che i corpi femminili non sono di loro proprietà. 

La repressione non basta senza una cultura del rispetto e del consenso.

Ci importa della formazione delle forze dell’ordine, di assistenti sociali e magistrati che trattano quotidianamente casi di violenza contro le donne. Ci importa che le donne che denunciano violenza non subiscano vittimizzazione secondaria e che vengano tutelate. Ci importa che al momento della denuncia, e nei tribunali, non venga chiesto loro come erano vestite o se avevano bevuto. Ci importa di prevenire i femminicidi.

Ci importa del finanziamento dei centri antiviolenza, che sono uno strumento sociale e politico essenziale: il lavoro viene svolto grazie al volontariato e le risorse risultano insufficienti. Perché la legge estende l’accesso anche ai minori, ma se i centri antiviolenza non riescono a sostenere tutto il lavoro, a cosa serve la legge? Dove sono i finanziamenti?

Nel 1996 è stato introdotto il reato di violenza sessuale nel Codice penale come delitto contro la persona.
Prima di allora, lo stupro era considerato un reato contro la morale pubblica. Una concezione che dice tutto del periodo storico e del sistema culturale che lo aveva generato.

La riforma del 1996 ha sancito che la violenza sessuale non offende “il pudore”, ma la libertà di una persona.
È sparito il fenomeno dello stupro dopo quella legge?

La legge ha cambiato il linguaggio, la ratio della punizione, ma non il peso dato alla parola delle donne. Non ha eliminato il problema alla radice.
La violenza sessuale esiste, perché la legge interviene sull’atto, mentre la violenza nasce nel tessuto culturale.

Non si può solo punire. Bisogna sradicare un problema ormai strutturale in Italia: la violenza di genere. Dopo aver fatto questo, la legge avrà senso. Perché scrivere una norma non serve a nulla se non ne viene garantita l’applicazione e se non si lavora su un sistema di supporto alla violenza di genere.
Serve un piano nazionale di prevenzione con risorse e indicatori di risultato. 

E sia per la violenza sessuale, sia per i femminicidi, le risposte del Governo, dal punto di vista socio-culturale, sono nulle. Inesistenti.
È vero che dare il nome ad un fenomeno significa attribuirgli un’identità. E istituire il reato autonomo di femminicidio è importante per il suo riconoscimento, ma senza una strategia che abbia effetti sulla sfera culturale – e mi riferisco all’insieme delle pratiche sociali, politiche, finanziarie e istituzionali – è un mero atto politico. E qui per “politico” intendo una strumentazione del diritto penale da parte del Governo. Perché “abbiamo introdotto il reato di femminicidio, siamo a posto”.
Però quando si tratta di inserire l’elemento del consenso nel reato di violenza sessuale, si fa marcia indietro. Quando si tratta di introdurre l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, si tira fuori la spaventosa teoria del gender.

Quando si tratta di attuare sistemi di prevenzione, il Governo non c’è. 

Mentre a livello locale alcune amministrazioni cercano di anticipare i bisogni educativi, come nel caso della sindaca di Genova Silvia Salis che ha annunciato l’avvio di un percorso di educazione sessuo-affettiva già nelle scuole dell’infanzia, la normativa nazionale sembra muoversi nella direzione opposta.
Il Disegno di legge Valditara prevede infatti che l’educazione sessuale sia consentita solo dalle medie in poi, previa firma di un consenso informato, ribadendo il “primato educativo della famiglia” e mantenendo il divieto assoluto per l’infanzia e la primaria.
Una scelta che rischia di lasciare scoperti proprio quei bambini e adolescenti cresciuti in contesti familiari in cui queste tematiche non vengono affrontate – gli stessi per cui, con ogni probabilità, il consenso non verrà firmato dai genitori.

La distanza tra iniziative locali e orientamento nazionale solleva domande essenziali: quale ruolo attribuiamo oggi alla scuola nella prevenzione della violenza e nell’educazione al rispetto? Se l’accesso all’educazione sessuo-affettiva dipende dal consenso di chi non vuole affrontare questi temi, quale spazio rimane per un autentico intervento formativo capace di raggiungere chi ne avrebbe più bisogno?

E soprattutto: a cosa serve introdurre una punizione senza strutturare concreti sistemi di prevenzione?

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Dottoressa in Giurisprudenza, abilitata alla professione forense, con un Master in Studi e Politiche di Genere.
Scrive su diritti umani e attualità, giustizia sociale, violenza di genere, privacy e digitale, gender gap.
È un'attivista digitale, crea contenuti legali per Chayn Italia, una piattaforma che si occupa di contrastare la violenza di genere utilizzando strumenti digitali. Attualmente lavora come redattrice editoriale per una casa editrice.
> La scrittura è politica: è rivendicazione, rivoluzione, rottura.

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