STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSPETTIVA SOCIALE

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituita l’Associazione denominata “Associazione Culturale Prospettiva Sociale” (di seguito Associazione) con sede a Casoria (NA) in Via Nazario Sauro, 104 C.A.P 80026. È una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. A mezzo di semplice delibera dell’Assemblea dei Soci può essere modificata la sede legale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti ex lege. A mezzo di semplice delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede operativa principale e possono essere istituite sedi e sezioni territoriali.

Articolo 1-bis) L’Associazione può aprire, su delibera del Consiglio Direttivo, sezioni sul territorio nazionale e sul territorio dell’Unione Europea. Le singole sezioni saranno gestite da un rappresentante votato a maggioranza dagli iscritti alla sezione. Il rappresentate risponderà direttamente al Presidente per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 2) Le finalità dell’Associazione sono, in particolare:

–   contribuire allo sviluppo politico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

– combattere ogni forma di discriminazione dell’uomo, lottando per le pari opportunità per ogni uomo e donna e per l’uguaglianza formale e sostanziale come stabilito dall’art. 3 della Costituzione Italiana;

– contribuire allo sviluppo della cultura, della legalità e del pensiero sociale, contribuire alla nascita di una cultura politica, giuridica e sociale differente, proporre e sostenere nuove proposte politiche coerenti con l’indirizzo politico dato dall’Assemblea Soci, far avanzare la partecipazione politica dei cittadini e la consapevolezza del processo politico e della Costituzione Italiana;

– sviluppo e diffusione del giornalismo quale mezzo per esprimere opinioni, riportare fatti e quale strumento di formazione e mezzo di diffusione della cultura;

–   avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

–   tutte le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona;

– altri scopi particolari coerenti con il presente articolo possono essere determinati con il Regolamento Attuativo, approvato con delibera dall’Assemblea dei Soci e predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3) In coerenza con le finalità dell’Art. 2, l’Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

–  Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

–  organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

–   gestire, un eventuale spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci che diventi il punto di incontro dei Soci;

–   porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

–   gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sezioni territoriali in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

–   edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

–   organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, culturale, turistico e del tempo libero;

–  attività politica: raccolta firme; attività di sensibilizzazione; ricorso agli strumenti di democrazia diretta previsti dal nostro ordinamento per sottolineare e risolvere problematiche ritenute fondamentali; l’associazione si propone di partecipare a competizioni elettorali comunali, provinciali, regionali, nazionali, europee; pressione politica.

L’Associazione può, inoltre, svolgere attività ricreative e culturali, attività relative a discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. I Soci sono distinti in fondatori, ordinari ed onorari, la distinzione non rileva per quanto concerne diritto di voto e facoltà, tutti i Soci sono uguali nell’Associazione.

Possono iscriversi come Soci ordinari dell’Associazione tutti i cittadini italiani ed europei di ambo i sessi di età non inferiore ai quindici anni, possono essere Soci altre Associazioni ed altri Enti con un solo voto e rappresentate dal proprio legale rappresentante o delegato; tutti i Soci ordinari godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Vige il principio del voto singolo cui art. 2532 co. 2 del Codice Civile per tutti i Soci. Tutti i soci maggiorenni godono dell’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali e del diritto di voto per le assemblee ordinarie e straordinarie. I soci minorenni non godono dell’elettorato passivo.

Articolo 5) Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Associazione può nominare dei Soci onorari. Questi sono persone, enti o istituzioni che si sono distinte in ambito culturale, sociale, politico ed economico, nel nostro Paese e non solo, con opere e idee conformi ai principi di questa associazione e ribaditi in questo statuto. I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote annuali e godono del diritto di voto. Lo status di socio onorario può essere proclamato a maggioranza qualificata dei due terzi dell’Assemblea su richiesta fatta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei membri dell’Assemblea. L’acquisto di tale status e di ciò che comporta è subordinato alla volontà del soggetto interessato. Lo status di Socio onorario è revocabile con lo stesso procedimento.

Articolo 6) Sono Soci fondatori le persone, gli enti o le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale oppure economico alla costituzione dell’Associazione. Sono uguali nei poteri e nelle facoltà ai soci ordinari, ma coloro che hanno versato una somma per le spese di registrazione e costituzione ed eventuali altre spese iniziali, vedranno restituite le somme rendicontate oppure verranno esonerati dal versamento delle quote annuali fino a quando la somma iniziale da lori impiegata non sarà recuperata. A loro spetta la qualifica di fondatori anche in caso di uscita dall’Associazione. Altri Soci fondatori possono essere nominati, per il loro rilevante contributo all’Associazione, dall’Assemblea Soci con voto dei tre quarti, su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

Articolo 7) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto, ai principi dell’Associazione ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 8) La presentazione della domanda di ammissione, sottoposta a decisione del Consiglio Direttivo dell’Associazione o della persona da esso incaricate dà diritto a ricevere la Tessera Sociale. All’atto del rilascio della Tessere Sociale e della contestuale registrazione del nominativo nel Libro dei Soci il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (comma 8 lettera c- art.148 del TUIR). La Tessera Sociale già emessa viene rinnovata per l’anno successivo dopo il pagamento della quota annuale. La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri che decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, se il Collegio dei Probiviri non è costituito, tale funzione è assunta dall’Assemblea dei Soci. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. I requisiti per essere Socio ordinario, onorario o fondatore sono quelli descritti agli articoli 4, 5 e 6.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello al Collegio dei Probiviri, se costituito, altrimenti l’appello fa fatto all’Assemblea Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 9) Il Libro dei Soci, tenuto dal Segretario dell’Associazione, raccoglie i nominativi dei Soci regolarmente iscritti a norma degli articoli precedenti ed in regola con le quote associative, in esso si fa menzione delle qualifiche di Socio fondatore, onorario od ordinario. Il Libro dei Soci viene aggiornato nel corso di ogni anno a cura del Segretario.

Articolo 10) Nel caso di nuove iscrizioni che avvengano in periodi successivi al 30 Aprile, la quota associativa può essere ridotta proporzionalmente su decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 11) I Soci sono tenuti:

– al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari deliberati dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 12) I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

– dimissioni volontarie;

– quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

– quando si rendono morosi nel pagamento delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

– radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti in Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

– quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria o dal Collegio dei Probiviri, se costituito. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci o, se costituito, dalla prima riunione del Collegio dei Probiviri.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

–   dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

– dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;

–   da eventuali fondi di riserva.

Ogni mezzo, che non sia in contrasto con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione ed arricchirne il patrimonio.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 14) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 15) Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo e/o dal Tesoriere all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Articolo 16) L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. All’’Associazione è fatto obbligo di restituire ai Soci eventuali spese, regolarmente rendicontate, fatte per le attività sociali da parte loro. L’Associazione, inoltre, si obbliga a restituire le spese di registrazione sostenute dai Soci fondatori attraverso la restituzione delle somme impiegate.

ASSEMBLEA E ORGANI SOCIALI

Articolo 17) Sono organi dell’Associazione: a) L’Assemblea Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente; e) il Segretario. Tali organi sono quelli di livello Nazionale ed Europeo.

Sono altresì organi dell’Associazione se costituiti ed eletti dall’Assemblea dei Soci: a) il Tesoriere; b) il Collegio dei Probiviri; c) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.


Articolo 18) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione a livello nazionale ed europeo. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. È costituita da tutti i Soci ordinari, onorari e fondatori.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

–   approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

–   elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;

–  elegge, qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

–   elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni ed approva le modalità di candidatura alle cariche sociali predisposte dal Consiglio Direttivo;

–   approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo ed i contributi straordinari;

–   approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;

–   delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e decide il generale indirizzo delle attività dell’Associazione, l’indirizzo politico della stessa e l’adozione dei loghi per l’Associazione e le sue attività;

–  approva il Regolamento Interno ed il Regolamento Attuativo predisposti dal Consiglio Direttivo;

–  nomina i Soci Onorari e Fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo e sostituisce il Collegio dei Probiviri ove non costituito;

L’Assemblea ordinaria può essere convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, da un terzo dei Soci e dal Presidente. Il Segretario avrà cura di stilare l’Ordine del Giorno di ogni convocazione.

Alle Assemblea dei Soci ordinarie e straordinarie presiede il Presidente dell’Associazione od il Vice Presidente.

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e/o comunicazione agli associati e/o pubblicazione sul sito dell’Associazione (comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione. (Nota: per effetto della delibera del Consiglio Direttivo del 20 Ottobre 2020 la convocazione viene effettuata per chiamata individuale attraverso email, le altre forme del presente articolo sono da ritenersi di mero supporto all’obbligo principale)

Articolo 19) L Assemblea Straordinaria è convocata:

–   tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario previa deliberazione a maggioranza dei suoi membri;

–   ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

Ad essa spetta la decisione per le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e liquidazione dell’Associazione e devoluzione

del suo patrimonio. L’Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 20) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Le assemblee si tengono presso la sede o altro luogo idoneo. È possibile l’assemblea attraverso mezzi informatici. (Nota: ultimo periodo aggiunto per la perdurante emergenza sanitaria da Covid-19, al momento tale disposizione è attiva in base alla delibera del Consiglio Direttivo del 20 Ottobre 2020, ma potrà essere, in seguito, sospesa questa modalità)

Articolo 21) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 (comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 22) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 23) L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Vice Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali tenuto dal Segretario.

Articolo 24) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo nazionale ed europeo dell’Associazione. È composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 membri, eletti dall’Assemblea dei Soci tra i Soci. Il numero dei Consiglieri è regolato dal Regolamento Attuativo entro i limiti previsti dallo Statuto. È presieduto dal Presidente dell’Associazione, eletto direttamente dai Soci. Il Consiglio, tra i suoi membri, elegge, su proposta del Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell’Associazione e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le eventuali spese inerenti all’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Articolo 25) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri o il Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.

Articolo 26) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

–   redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci; redigere il rendiconto economico/finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci; fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto da un terzo dei Soci;

–   eleggere, eventualmente, tra i Soci o tra i Consiglieri un Tesoriere; (Nota: qui s’intende che la elezione è condivisa tra Assemblea e Consiglio in base a quanto previsto all’articolo 17 per le più specifiche modalità di questo voto di fiducia condiviso si rimanda al Regolamento Attuativo)

–   eleggere il Vice Presidente ed il Segretario tra i propri membri, ascoltata la proposta del Presidente;

–   decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

–   redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività ed il Regolamento Attuativo;

–   adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;

–   approvare l’ammontare della quota associativa e i termini per il suo versamento;

–   deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;

–  delibera sull’apertura di sezioni Interne e Territoriali in Italia e nell’Unione Europea;

–   favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. I Responsabili delle Sezioni Interne e dei gruppi di lavoro, i Presidenti delle Sezioni Territoriali, i Revisori ed i Probiviri possono partecipare alle riunioni con voto consultivo per le tematiche loro relative.

Articolo 27) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale a livello nazionale ed europeo. Il Presidente: a) è eletto tra gli iscritti a maggioranza assoluta dei membri presenti per la votazione in Assemblea; b) dura in carica quattro anni ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; c) al lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti; d) sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. A lui dipendono l’Ufficio di Presidenza, gli altri uffici dell’Associazione e le Sezioni Territoriali ed Interne, egli ha la facoltà di concedere le deleghe per l’utilizzo dei loghi e dei simboli dell’Associazione o a questa concessi e adottati, per scopi culturali, manifestazioni coerenti con i principi dello Statuto, per usi elettorali e/o propagandistici; e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne decide l’ordine del giorno; f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; g) può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente; g) propone un Segretario ed un Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo; h) nomina i Responsabili delle Sezioni Interne. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. Non più tardi di 30 giorni dopo lo scadere del mandato, in cui riveste la carica di Presidente pro tempore, deve riunire l’Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente. In caso contrario l’Assemblea si riunisce secondo le disposizioni del Regolamento Attuativo. Può conferire procura speciale ai soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 27-bis) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente eletto, tra i membri del Consiglio stesso. Egli può essere delegato dal Presidente ad esercitare alcune delle sue attribuzioni. Il Vice Presidente può presiedere alle Assemblee dei Soci ed al Consiglio Direttivo in caso di impedimento o assenza del Presidente.

Articolo 28) Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Ha il compito di redigere il verbale di ogni riunione, ordinaria o straordinaria, dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l’obbligo di depositare presso la sede dell’Associazione tutti gli atti rispettando i tempi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 29) Il Tesoriere è un organo dell’Associazione. Egli, se nominato, ha la responsabilità dell’amministrazione dei fondi dell’Associazione e della sua gestione economica. È eletto tra gli iscritti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, con delibera e dura in carica sino all’elezione del suo successore che può essere indetta in qualunque momento dal Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo. Durante la carica è di diritto membro del Consiglio Direttivo con voto e parere consultivi. Ha l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione contabile a chiunque ne faccia richiesta. Ha l’obbligo di collaborare con il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Se non nominato le sue funzioni sono assunte dal Segretario.

Articolo 29-bis) L’Assemblea ordinaria può nominare, per i casi previsti dalla legge, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione, di verificare i rendiconti per poi riferire in sede di approvazione. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo. Può essere nominato anche un Revisore Unico.

Articolo 30) Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia dell’Associazione. Qualora l’assemblea dei soci lo ritenga opportuno, in considerazione della dimensione assunta dall’associazione, può essere istituito con delibera dell’Assemblea dei Soci. È composto da tre soci eletti in assemblea e dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione, su eventuali controversie tra soci, tra soci od organi sociali, tra organi sociali e sull’interpretazione dello Statuto Sociale. Se il Collegio dei Probiviri non è stato costituito, le sue funzioni sono assunte, fino alla sua costituzione, dall’Assemblea dei Soci. La carica di Probiviro è incompatibile con le altre cariche sociali.

Articolo 31) Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32) In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, dell’Associazione per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 33) Quanto non regolato dal presente Statuto è demandato all’approvazione del Regolamento Attuativo da parte dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 34) Per le concerete modalità di funzionamento di iniziative statutarie, Sezioni Interne, svolgimento Assemblee, funzionamento e aumento membri del Consiglio Direttivo e speciali funzioni degli organi sociali ed altre norme particolari si rimanda ai Regolamenti Interni ed al Regolamento Attuativo approvati con delibera dell’Assemblea.

Articolo 35) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre al Collegio dei Probiviri (se costituito) o all’Assemblea, compresa quella giudiziaria.

Articolo 36) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano ed alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Casoria (NA) il 19 Ottobre 2020:

Presidente:                Domenico Sepe                 (sottoscritto nella documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate)

Vice Presidente:      Clara Letizia Riccio           (sottoscritto nella documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate)

Segretario:              Vincenzo Casapulla           (sottoscritto nella documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate)

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSPETTIVA SOCIALE


L’anno 2020, il giorno 19 del mese di ottobre i Signori:

–     Domenico Sepe nato a (omissis per tutela privacy) e residente a (omissis per tutela privacy) C.F. (omissis per tutela privacy);

–     Clara Letizia Riccio nata a (omissis per tutela privacy) e residente (omissis per tutela privacy) C.F. (omissis per tutela privacy);

–     Vincenzo Casapulla nato a (omissis per tutela privacy) e residente a (omissis per tutela privacy) C.F. (omissis per tutela privacy);

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita, a norma degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, l’Associazione Culturale non riconosciuta denominata “Associazione Culturale Prospettiva Sociale”.

Articolo 2) L’Associazione ha sede in Casoria in Via Nazario Sauro, 104. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3) L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell’Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario; e) il Tesoriere (se nominato); f) l Collegio dei Probiviri (se costituito); g) Collegio dei Revisori o Revisore Unico (se nominato). Questi organi sono definiti “Nazionali”.

Articolo 4-bis) L’Associazione potrà essere strutturata in Sezioni Interne e Sezioni Territoriali europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali con un proprio Presidente per le Sezioni Territoriali ed un Responsabile per le Sezioni Interne; le Sezioni Interne costituiscono parte della Sezione Centrale Nazionale, sono costituite come le altre Sezioni, ma si occupano di tematiche, questioni e gestione di specifici aspetti dell’Associazione quali testate giornalistiche, laboratori formativi ed attività politiche.


Articolo 5) La durata e gli scopi dell’Associazione, le condizioni per l’ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell’Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Articolo 7) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente, con la collaborazione di un Tesoriere eventualmente eletto, alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell’anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all’unanimità, eleggono Domenico Sepe come Presidente e come Consiglieri Clara Letizia Riccio e Vincenzo Casapulla, i quali accettano la carica. Il Consiglio Direttivo elegge come Vicepresidente Clara Letizia Riccio, la quale accetta la carica e come Segretario Vincenzo Casapulla, il quale accetta la carica. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente dureranno quattro anni.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dei Soci fondatori e l’Associazione si impegna a restituire le somme impiegate da questi.

Articolo 10) L’Associazione adotta i loghi elaborati da Domenico Sepe, il quale li concede in comodato d’uso gratuito fino a revoca. L’Associazione riconosce la paternità dei simboli a Domenico Sepe.

Letto, confermato e sottoscritto in Casoria (NA) il 19 Ottobre 2020:

Presidente:                Domenico Sepe             (sottoscritto nella documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate)

Vice Presidente:          Clara Letizia Riccio   (sottoscritto nella documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate)

Segretario:                Vincenzo Casapulla      (sottoscritto nella documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate)

L’Associazione si riserva di allegare il Regolamento Attuativo del presente Statuto ed Atto Costitutivo appena questo sarà elaborato ed approvato dall’Assemblea dei Soci.