Una questione di catene: riflessioni sulla criminalizzazione (e legalizzazione) della cannabis

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In Italia nessuno si droga.

Questa sarebbe la frase ad effetto di apertura per tradurre il pensiero che traspare dalle leggi che, negli anni, si sono susseguite con schizofrenica costanza intorno al fenomeno del consumo delle droghe, leggere o pesanti che siano. Va detto, prima di entrare nel merito della questione, che in Italia, come in tanti altri paesi sviluppati, intorno agli anni ’70, nelle zone prospere del Paese, vi è stata una crisi sociale e culturale determinata dall’ingresso di droghe pesanti che si diffusero a cavallo del del ’68. Ben nota è, infatti, la crisi provocata dal consumo di eroina, con un Paese che, oltre ad un intervento basato sulla detenzione e l’esemplarità, fece di tutto per nascondere il problema.

Del resto, in Italia le questioni sono affrontate con una certa dose di pressapochismo, misto ad una ipocrita tendenza a mettere i propri problemi sotto al tappeto, con l’obiettivo di garantire una finta tranquillità mentale alle persone che possono così affrontare problemi più seri come i Mondiali di calcio, oppure le schedine del lotto od anche la crisi degli immigrati.

È il problema del sistema di un Paese intrinsecamente conservatore che, con una lentezza allarmante, continua ad ostacolare ogni, seppur minima, spinta di progresso. Gli esempi in questo tema si sprecano: Reddito di Cittadinanza, diritti del lavoro, recupero dei condannati, politiche sociali attive.

Ma in Italia, più dei diritti sociali, sono sempre in gioco le libertà civili, le quali oscillano sempre nel costante movimento di un pendolo che tende una volta a punire ed un’altra a tollerare tutta una serie di comportamenti.

La grande questione sotto l’occhio di tutti è, ancora una volta, la legalizzazione della cannabis, dopo oltre trent’anni dalle battaglie di Marco Pannella e dei Radicali. Una questione che, in Italia, sa dividere come poche altre e che risveglia, nell’italico pensiero, il solito rigurgito di catto-conservatorismo. Come in ogni Stato, del resto, l’opinione pubblica è formata da tante componenti, ma si fanno sentire, ancora una volta, in maniera forte, le forze tese alla conservazione ed alla criminalizzazione. Noi stessi, del resto, abbiamo una delle più severe (e controverse) normative sul consumo e sullo spaccio di droga: una normativa, varata ai tempi del Governo Berlusconi III (il governo dei “liberali”, per intenderci) con la famigerata legge di conversione Fini-Giovanardi (o anche Legge n. 46/2006), il cui decreto-legge convertito recava la dicitura “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi” a cui poi se ne aggiunsero altre nel titolo già in sede di decretazione d’urgenza che andava a modificare, pur trattandosi delle Olimpiadi di Torino 2006, il Testo Unico in materia di stupefacenti, inasprendone le prescrizioni e le pene.

Nel disegno di legge Turco del 2015, poi, si prospettano tutte le storture di una disciplina che si autodefinisce d’urgenza e la cui scaturigine si rinveniva nelle Olimpiadi invernali di Torino. Nel testo viene infatti fatta un’esposizione dove si evidenziano al Parlamento alcune delle incoerenze come l’assoggettamento di tutti i tipi di droghe allo stesso regime sanzionatorio, con quantità determinate da un decreto Ministeriale. Quantità superiori aprono la strada, in qualsiasi caso, al reato di spaccio (con reclusione dai 6 ai 20 anni) e le cui quantità, nell’ultimo D.M., sono state stabilite, per la cannabis, a 5 grammi lordi.

La legge Fini-Giovanardi è stato il capolinea di un percorso che affondava le sue radici anche più indietro negli anni, in una battaglia quasi mondiale che, al tempo, era guidata dagli Stati Uniti d’America nella lotta senza quartiere alle droghe, con la prevedibile conseguenza di affollare le carceri nostrane (oltre che quelle di altri paesi). In questo senso, la legislazione olandese ha rappresentato un’eccezione in un momento proibizionistico che ha colpito tutto l’Occidente, ma essa stessa, nonostante i coffee-shop, conosce un limite di 5 grammi che distingue l’uso personale dallo spaccio e prevede una distinzione delle droghe tra Categoria I e II (cioè pesanti e leggere) e la politica adottata è quella priorità verso la prima lasciando che la seconda sia venduta (entro i 5 grammi) in appositi luoghi autorizzati, prevedendo pene molto severe in caso di trasgressione, oltre al dettaglio che, tecnicamente, persino la vendita nei coffee-shop si configura come infrazione sanzionabile, seppur solo amministrativamente.

Insomma, anche la legge olandese soffriva (e soffre) di una certa dose di ipocrisia e conservatorismo trasformata in liberalismo, ma “a seconda dei posti e delle occasioni”. Un liberalismo sulle droghe leggere che è più estetico che sostanziale, visto che la stessa polizia olandese ha un proprio sito di denunce sul Deep Web dove, oltre a minacciare gli spacciatori, fa raccolta delle sue numerose operazioni tanto per le droghe definite “leggere” che per quelle definite “pesanti”.

In Italia, invece, la linea guida è stata, da sempre, la lotta (sulla carta) senza quartiere, con pene severissime e con una totale assenza di politiche sociali tese al recupero. È ben noto, infatti, che negli anni 70′, in totale assenza di un intervento statale serio sulla questione, siano apparse in tutta Italia tante comunità di recupero: tra di esse spicca sicuramente la Comunità di San Patrignano, fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978 la cui lodevole opera è stata oscurata da persistenti ombre, tra cui quattro morti, e dove si applicava un metodo di recupero decisamente duro, ma, a detta di chi ci è passato, efficace, per quanto, sotto certi aspetti, degradante.

Il quadro italiano, in tema di recupero sostenuto dallo Stato è, ancora oggi, desolante e la risposta primaria al fenomeno è quella carceraria. Una risposta capace di accentuare soltanto l’isolamento di chi ha bisogno di aiuto e criminalizza un comportamento che ha un ristretto danno sociale. Sul tema, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione, sfruttando una falla lasciata nel DPR 309/1990, ebbero ad affermare la necessità di una:

valorizzazione dell’offensività “in concreto”, quale criterio interpretativo affidato al giudice, il quale è tenuto a verificare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene-interesse tutelato.

Cass. Pen., Sez. Unite sentenza 12348/2020 dep. 16 aprile 2020

Insomma, nella logica ormai consolidata secondo la quale il principio di offensività limita l’intervento del legislatore contro le libertà personali, l’evoluzione giurisprudenziale dal 20081, dove la coltivazione domestica per la Cassazione si configurava quale reato, fino alla sentenza del 20202, che ribalta totalmente questa interpretazione, è un segnale dei tempi che cambiano, pur se il legislatore, evidentemente attento ad altre problematiche, ha ritenuto “non urgente” la possibilità di liberare le carceri patrie e di permettere un comportamento, qual è il consumo della cannabis, dalla limitata connotazione offensiva. Ma del resto non è ben chiaro cosa il legislatore ritenga “urgente”, forse togliere il Reddito di Cittadinanza? Forse spartirsi i fondi del PNRR? Oppure fare un altro faraonico progetto di Ponte sullo Stretto?

È, dunque, questa la questione: qual è la risposta dello Stato al fenomeno della cannabis? La risposta, come si evince dalla legislazione, dalle dichiarazioni di certa politica ed anche dalla giurisprudenza, è una risposta disarticolata, severissima e decisamente sproporzionata al danno sociale provocato dalla sostanza, è una risposta ipocrita che cerca di nascondere sotto il tappeto la questione, appagando i desideri di vendetta di non meglio precisate parti conservatrici, ma gli ultimi anni, con l’apparizione della “cannabis legale” e con l’estensione del dibattito, ciò che la destra “liberale” aveva fatto nel 2006 sta venendo, pian piano, superato dalla coscienza di tutti. Il consumo di cannabis, già nelle sentenze della Suprema Corte, non è più motivo di allarme sociale, dovendosi, anzi, concentrare l’attenzione su altri fenomeni come il dilagare delle mafie.

È questo periodo post-pandemia il momento giusto per riaffermare, con forza, il principio di libertà, troppo spesso calpestato e troppo spesso dimenticato e, forse, è giunta l’ora che, almeno in parte, questo diventi un Paese che possa definirsi latamente “civile”.

Il link per firmare la proposta di referendum sulla Cannabis Legale


Note

  1. Su questo tema le sentenze nn. 49476/2015 e 3037/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per un primo orientamento prevalente, teso ad una più stretta verifica in concreto, ed un secondo orientamento minoritario, rappresentato dalle sentenze nn. 2548 e 5254 del 2016, che esclude l’offensività in caso di uso esclusivamente personale ed un’entità di coltivazione minima, principio di recente ribadito nella sentenza a Sezioni Unite n. 12348/2020. Ad esse si deve aggiungere una sentenza della Corte Costituzione (n. 360/1995) che prefigurava l’idea della diversità tra consumo e coltivazione e la verifica in concreto da parte del giudice per non incorrere nell’ipotesi del reato impossibile. Una disamina del percorso fino al 2016 si può trovare su Diritto Penale Contemporaneo.
  2. La sentenza 12348/2020 delle Sezioni Unite ha ribaltato il precedente orientamento orientandosi verso una depenalizzazone giurisprudenziale affermando che “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore” e la detenzione personale resta punibile con mera sanzione amministrativa. Una sentenza definita “storica” da molti commentatori, ma che rappresenta, come detto, il segno dell’evoluzione dei tempi sulla considerazione dell’allarme sociale provocato dalla sentenza. Su questo si è evidenziato, in passato come adesso, il paradosso che non è reato comprare da uno spacciatore modeste quantità, ma lo è la coltivazione ad uso personale, un paradosso risolto dai principi enunciati in questa sentenza. Commento alla sentenza di Paola Bonora su Diritto Penale e Uomo
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